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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fino alla completa copertura dei posti di organico stabiliti per i
rispettivi gradi, i tenenti di vascello del ruolo speciale del Corpo
di stato maggiore e i capitani dei ruoli speciali dei Corpi delle
armi navali di commissariato e delle capitanerie di porto, per essere
compresi nelle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per
l'avanzamento, oltre ad essere in possesso dei requisiti di imbarco e
di servizio prescritti dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12
novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, devono aver
compiuto, entro il 31 dicembre dell'anno in cui le aliquote sono
determinate, sei anni di permanenza nel grado rivestito.
La norma del precedente comma non si applica nei confronti degli
ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
siano stati gia' compresi nelle aliquote di ruolo determinate per la
formazione dei quadri di avanzamento.