Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 27 giugno 1967, n. 461,
relativo all'integrazione di prezzo per il grano duro, con le
seguenti modificazioni:
All'articolo 2: nel primo comma, le parole: "entro il 15 settembre
1967" sono sostituite con le altre: "entro il 30 settembre 1967"; il
2 e' sostituito con il seguente: "2) qualifica del produttore
(proprietario diretto conduttore o coltivatore, proprietario
concedente a mezzadria o a colonia parziaria o titolare di altro
contratto agrario associativo, mezzadro, colono, affittuario,
ecc.);"; nell'ultimo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole:
"e il pagamento della integrazione sara' disposto a favore di essi
secondo le quote di riparto stabilite dalle norme vigenti".
All'articolo 7, nel primo comma, dopo le parole: "per l'esercizio
dei compiti ad esse connessi" sono inserite le altre: "ivi compresi,
nella misura riconosciuta dal Ministero medesimo, gli oneri generali
relativi all'espletamento del servizio"; nel quarto comma, dopo le
parole: "a rendere mensilmente il conto" sono inserite le altre:
"corredato delle relative quietanze e"; e' soppresso l'ultimo
periodo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 luglio 1967
SARAGAT
MORO - RESTIVO - REALE
- PIERACCINI - PRETI -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE