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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei
carabinieri sono stabiliti come segue:
marescialli d'alloggio maggiori................... 3.200
marescialli d'alloggio capi....................... 3.450
marescialli d'alloggio ordinari................... 3.450
brigadieri e vicebrigadieri....................... 9.300
appuntati......................................... 9.450
carabinieri scelti e carabinieri.................. 41.237
allievi carabinieri............................... 3.151
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Totale... 73.238
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Nell'organico dei marescialli maggiori sono compresi 300
marescialli maggiori nominati alle cariche speciali previste
dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225.
L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni
d'ufficio dell'Arma dei carabinieri resta confermato in 600 unita'
come stabilito dalla legge 14 maggio 1965, n. 497.