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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 8 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e' sostituito
dal seguente:
"I vice cancellieri ed i vice segretari in prova, all'atto della
nomina, sono destinati nelle preture aventi un organico non inferiore
a tre cancellieri per prestarvi effettivo servizio per un periodo di
almeno tre anni.
I detti funzionari, per particolari esigenze di servizio e previo
parere della Commissione di vigilanza, possono essere destinati in
preture con organico inferiore a quello previsto nel precedente
comma, purche' abbiano gia' prestato almeno un anno di servizio
effettivo presso le preture con organico di tre o piu' cancellieri".
Nell'articolo 41, secondo e terzo comma della legge 23 ottobre
1960, n. 1196, sono rispettivamente soppresse le parole: "di cui due
anni presso le preture" e "compreso il biennio di cui al precedente
comma".