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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nei distretti di Corte d'appello, ove le esigenze di servizio lo
richiedono, su proposta e designazione dei capi di Corte, puo' essere
conferito l'incarico di traduttore ed interprete.
L'incarico e' conferito a tempo determinato, con decreto del
Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il
tesoro; esso non puo' superare in durata l'anno finanziario e puo'
essere rinnovato per non piu' di due volte.
Nel decreto e' determinata la lingua della quale il traduttore
interprete ha conoscenza.