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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con decorrenza dal 1 gennaio 1967, ai sommozzatori ed alle loro
guide appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e'
concessa l'indennita' d'immersione nella medesima misura prevista per
i sommozzatori e guide della Marina militare, dell'Esercito,
dell'Aeronautica, del Corpo delle guardie di finanza e del Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza.