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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'ufficiale che cessi o abbia cessato dal servizio permanente per
eta' ovvero per ferite, lesioni od infermita' e sia o sia stato
collocato nella riserva o in congedo assoluto, al compimento in tali
posizioni di un periodo corrispondente a quello indicato nel primo
comma dell'articolo 42 della legge 29 marzo 1956, n. 288, ha diritto
alla riliquidazione della pensione sulla base dell'ultimo stipendio
percepito, maggiorato degli aumenti biennali di cui all'articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19,
relativi al periodo suddetto.
Analogo beneficio compete, al termine del periodo di cui al comma
precedente, in relazione alla minore durata di permanenza
nell'ausiliaria, all'ufficiale nei cui confronti trovi o abbia
trovato applicazione il secondo comma del citato articolo 42.
Durante il tempo computato ai fini della maggiorazione degli
aumenti biennali dello stipendio prevista dal presente articolo,
l'ufficiale e' assoggettato alla ritenuta del 6 per cento in conto
entrata Tesoro, a meno che non cessi o abbia cessato dal servizio
permanente per ferite, lesioni o infermita' riportate o aggravate a
causa di guerra, nel qual caso la ritenuta e' del 2 per cento.
Per l'ufficiale che alla data di entrata in vigore della presente
legge abbia cessato dal servizio permanente, il pagamento della
ritenuta di cui al comma precedente si effettua all'atto della
riliquidazione della pensione, previo conguaglio con la ritenuta del
2 per cento a suo tempo operata.