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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni da assegnare all'Ente
acquedotti siciliani per provvedere, ai sensi dell'ultimo comma
dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, al
finanziamento delle opere indicate alle lettere a), b), c) e d)
dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 gennaio 1942, n. 24.
La relativa spesa sara' iscritta nello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici.