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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'assegno annuo a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei, con
sede in Roma, previsto dall'articolo 2 della legge 29 marzo 1965, n.
338, in misura di lire 250.000.000, con effetto dall'anno finanziario
1967 viene elevato a lire 500.000.000.