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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1967 ai coltivatori diretti, mezzadri e
coloni parziari, capi famiglia, che hanno diritto all'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita' e vecchiaia ai sensi dell'articolo 1
della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modifiche ed
integrazioni, spettano gli assegni familiari per i figli e le persone
equiparate a carico secondo le norme contenute nella presente legge.
A questi effetti si considerano capi famiglia:
1) il padre di figli aventi l'eta' prevista dall'articolo 2;
2) la madre di figli, aventi l'eta' prevista dall'articolo 2,
quando sia vedova, o nubile con prole non riconosciuta dal padre, o
separata o abbandonata dal marito e con a carico i figli o che abbia
il marito invalido permanente al lavoro o disoccupato e non fruente
di indennita' di disoccupazione, od in servizio militare, sempreche'
non rivesta il grado di ufficiale o sottufficiale, o detenuto in
attesa di giudizio o per espiazione di pena o assente perche' colpito
da provvedimenti di polizia.
Si considerano altresi' capi famiglia:
a) i coltivatori diretti, mezzadri e coloni che abbiano a carico
e conviventi fratelli o sorelle o nipoti per la morte o l'abbandono o
l'invalidita' permanente al lavoro del padre, sempreche' la madre non
fruisca di assegni familiari;
b) i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a cui siano stati
regolarmente affidati minori dagli organi competenti ai sensi di
legge.
Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e
gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti nonche' quelli
nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge o, per i casi di cui
alle lettere a) e b), i fratelli o sorelle o nipoti ed i minori
regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.