Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nelle procedure di liquidazione delle societa' cooperative disposte
ai sensi degli articoli 2540 e 2544 (secondo comma) del Codice civile
sono posti a carico dello Stato le spese sostenute dai commissari
liquidatori per gli atti richiesti dalla legge o dall'autorita'
governativa di vigilanza nonche' i compensi agli stessi commissari
liquidatori, quando dette procedure si chiudano per totale mancanza
di attivo.
Quando nelle procedure di liquidazione di cui al comma precedente
l'attivo realizzato non sia sufficiente a coprire integralmente le
spese ed i compensi predetti e' posta a carico dello Stato la
differenza necessaria.