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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nelle campagne di commercializzazione 1965-1966 e 1966-1967 alle
vendite di grano tenero per l'approvvigionamento nel territorio di
Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e
Sgonico si applica, entro il limite massimo di quintali 420 mila, il
prezzo di lire 5.622,525 a quintale per "merce resa tale e quale
franco magazzino di stoccaggio alla rinfusa".