Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'articolo 53 del decreto-legge 18 novembre 1966, numero 976,
convertito nella legge 23 dicembre 1966, numero 1142, e' cosi'
modificato:
al n. 4, il primo capoverso e' sostituito dal seguente:
"In deroga alle disposizioni, previste dal regio decreto 28
settembre 1919, n. 2539, il soprintendente bibliografico di Firenze e
il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze possono
provvedere, nei limiti di spesa di un milione per ciascuna fornitura,
alla provvista diretta di mezzi, attrezzature e manodopera,
occorrenti per il recupero, il trasporto ed il restauro del materiale
bibliografico appartenente agli Istituti bibliografici, statali e non
statali, della Toscana e per la esecuzione di lavori di restauro di
opere di valore bibliografico o storico da effettuarsi in economia e
per trattativa privata, con le procedure di urgenza di cui al citato
regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859";
il n. 5 e' sostituito dal seguente:
"5) spese per opere di edilizia scolastica prefabbricata per le
scuole elementari e secondarie, da eseguire con le modalita'
stabilite dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1358, lire 1.000 milioni.
Per tali opere sono richiamate in vigore le disposizioni previste
dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 luglio 1967
SARAGAT
MORO - GUI - MANCINI
- COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE