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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'Ente autonomo del porto di Napoli provvede ai servizi di
illuminazione portuale nonche' alla pulizia delle aree e degli spazi
acquei portuali.
Per l'espletamento di tali servizi il Ministero dei lavori pubblici
e' autorizzato a corrispondere all'Ente portuale un contributo
annuale nella misura riconosciuta congrua e necessaria dal Ministero
medesimo in base al preventivo presentato dall'Ente portuale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 luglio 1967
SARAGAT
MORO - MANCINI -
COLOMBO - NATALI
- ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE