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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli effetti della presente legge si intende per piattaforma
continentale il fondo ed il sottofondo marino adiacente al territorio
della penisola e delle isole italiane e situati al di fuori del mare
territoriale, fino al limite corrispondente alla profondita' di 200
metri o, oltre tale limite, fino al punto in cui la profondita' delle
acque sovrastanti permette lo sfruttamento delle risorse naturali di
tali zone.
La determinazione del limite esterno della piattaforma continentale
italiana sara' effettuata mediante accordi con gli Stati, le cui
coste fronteggiano quelle dello Stato italiano e che hanno in comune
la stessa piattaforma continentale.
Sino alla entrata in vigore degli accordi di cui al comma
precedente, non sono rilasciati permessi di prospezione non esclusiva
e di ricerca ne' concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e
gassosi nella piattaforma continentale italiana se non al di qua
della linea mediana tra la costa italiana e quella degli Stati che la
fronteggiano.