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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le retribuzioni lorde mensili del personale a contratto a termine
rinnovabile, assunto ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, per
le esigenze dell'attivita' specializzata dei Servizi delle
informazioni e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fissate con il decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 750, sono
rideterminate nelle misure seguenti a decorrere dal 10 gennaio 1966:
Gruppo 1°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 105.000
Gruppo 2° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 95.000
Gruppo 3° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 78.000