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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Possono essere ammesse ai benefici della presente legge le
organizzazioni di produttori ortofrutticoli che corrispondano ai
requisiti previsti dal Regolamento della Comunita' economica europea
n. 159/66 ed ai seguenti requisiti:
1) abbiano, quali soci, produttori singoli od associati,
cooperative od altri enti associativi costituiti da produttori
agricoli per la conservazione, la trasformazione e la
commercializzazione dei prodotti;
2) non abbiano scopo di lucro in quanto operanti nell'esclusivo
interesse degli associati;
3) siano aperte a tutti i produttori della zona in cui opera la
singola organizzazione, condizionando la ammissione alla
presentazione della domanda ed al possesso dei requisiti previsti
dallo statuto;
4) siano costituite con atto pubblico;
5) abbiano una consistenza organizzativa ed economica, avendo
riguardo al numero degli associati e al volume della produzione, e
siano in grado di esercitare una efficace azione per il miglioramento
e la disciplina della produzione e per la tutela del mercato dei
prodotti della zona in cui svolgono la loro attivita'.
La partecipazione alla organizzazione e' consentita ai singoli
produttori a titolo personale solo se essi non facciano parte di
cooperative o di altri enti associativi aderenti alla
organizzazione.
Agli effetti della presente legge sono considerati produttori gli
imprenditori proprietari, o enfiteuti, od usufruttuari, gli
assegnatari, gli affittuari, i miglioratari, i mezzadri, i coloni
parziari, i compartecipanti nel caso di compartecipazione associativa
non limitata a singole coltivazioni stagionali o intercalari ed in
genere coloro che comunque siano titolari di una impresa agricola
anche in forma associata che abbiano la disponibilita' del relativo
prodotto ortofrutticolo vendibile.