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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Indennita' di imbarco e di navigazione)
Al personale indicato nella tabella di equipaggio o d'armamento
delle unita' del Naviglio della Guardia di finanza adibite ai servizi
di crociera o di navigazione costiera, lacuale, lagunare o portuale,
spettano le seguenti indennita' giornaliere di imbarco e di
navigazione:
TABELLA
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----