Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il disposto dell'art. 4, comma secondo, del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88, ratificato con
legge 17 aprile 1956, n. 561, confermato dall'articolo 5, comma
secondo, della legge 9 gennaio 1956, n. 24, e' esteso alle Societa'
di navigazione aerea costituite senza la partecipazione dello Stato o
dell'IRI, esercenti, in forza di concessione accordata dal Ministero
dei trasporti e dell'aviazione civile, servizi di trasporto aereo di
linea interni e internazionali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 luglio 1967
SARAGAT
MORO - SCALFARO - COLOMBO
- PRETI - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE