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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e'
autorizzata a corrispondere al proprio personale compensi incentivi
ai fini di produttivita' aziendale per l'importo di lire 3.200
milioni in relazione allo aumento di produttivita' aziendale
conseguito nel 1966.
I criteri di erogazione e le misure dei compensi incettivi
individuali saranno stabiliti con decreto del Ministro per le poste e
per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro.