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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per la ricostruzione, a
cura del Ministero dei trasporti e della aviazione civile (Ferrovie
dello Stato), della ferrovia Torino-Cuneo-San Dalmazzo di Tenda-Breil
sur Roya-Ventimiglia, nelle tratte distrutte dagli eventi bellici, in
territorio italiano e francese.
La somma indicata nel precedente comma sara' stanziata nello stato
di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e
dell'aviazione civile (stato di previsione della spesa
dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato) in ragione di: 1
miliardo nell'esercizio 1966, 2 miliardi nell'esercizio 1967 e 2
miliardi nell'esercizio 1968.
Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Ferrovie dello
Stato) e' autorizzato ad assumere impegni sino alla concorrenza
globale di 5 miliardi. Le somme non impegnate in un esercizio sono
portate in aumento negli esercizi successivi.