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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'assegno di operosita' previsto dagli articoli 15 e 16 della legge
27 maggio 1961, n. 465, e successive modificazioni, e' corrisposto
nel mese di luglio di ogni anno con riferimento al precedente periodo
1 luglio 30 giugno.
L'assegno di operosita' e' esteso al personale dei nuclei di
polizia postelegrafonica sulla base dell'equiparazione stabilita
dalla tabella D) allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465.
Nel primo anno di attuazione della presente legge l'assegno di
operosita' di cui ai precedenti commi e' attribuito in relazione al
periodo 1 gennaio-30 giugno, e in ogni caso in misura non superiore
alla meta' di quella massima prevista dalle disposizioni richiamate
nel primo comma.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 luglio 1967
SARAGAT
MORO - SPAGNOLLI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE