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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Programmi per l'edilizia delle scuole elementari secondarie e
artistiche)
La costruzione, l'ampliamento, il completamento e il riattamento di
edifici, compresi le palestre e gli impianti sportivi, destinati alle
scuole statali elementari, secondarie ed artistiche, nonche' agli
istituti statali di educazione, sono eseguiti in base a programmi
quinquennali.
Nella formulazione dei programmi si ha riguardo le risultanze del
censimento di cui all'articolo 10 della legge 13 luglio 1965, n. 874,
e alla legge 26 aprile 1966, n. 260, per eliminare le carenze e gli
squilibri esistenti; agli aggiornamenti annuali e ai programmi di
nuove istituzioni di scuole e di riassetto territoriale di quelle
gia' esistenti, stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione in
relazione anche alle esigenze del programma nazionale di sviluppo
economico, per assicurare gli interventi richiesti dallo sviluppo
equilibrato della scuola.
Nella localizzazione degli edifici scolastici relativi alla scuola
dell'obbligo, si avra' cura di garantire le migliori condizioni di
frequenza per tutta la popolazione in eta' scolastica.
Per il quinquennio 1967-1971 l'esecuzione delle opere di edilizia
scolastica di cui al primo comma del presente articolo, avviene a
totale carico dello Stato e sotto il controllo e a cura del medesimo,
con l'osservanza e nei limiti delle disposizioni della presente
legge.