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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La riesportazione dei manufatti tessili ottenibili dalla
lavorazione o trasformazione industriale delle materie prime
specificate nelle concessioni istituite con le leggi 27 ottobre 1950,
n. 1109 (lana, compresi i cascami e peli animali classificabili come
lana, cellulosa e stracci), 5 giugno 1951, n. 540 (linters di cotone)
e 11 marzo 1953, n. 207 (cotone greggio), puo' essere effettuata,
anche per dogana diversa da quella che ha rilasciato la bolletta di
temporanea importazione, ad opera di persona diversa
dall'intestatario della bolletta medesima, purche' di questi risulti
espresso il consenso.