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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le cooperative di produzione e lavoro e i loro consorzi possono
essere ammessi agli appalti di opere pubbliche, nonche' ai lavori,
alle forniture ed alle commesse di qualsiasi genere delle
Amministrazioni e delle Aziende di Stato, degli Enti locali e degli
altri Enti pubblici negli stessi limiti di importo per i quali sono
rispettivamente iscritti nell'Albo nazionale dei costruttori ovvero -
qualora i sodalizi predetti non siano stati ancora iscritti nell'Albo
stesso e sino al 17 marzo 1967, giusta l'articolo 24 della legge 10
febbraio 1962, n. 57, modificato dall'articolo 10 della legge 29
marzo 1965, n. 203, e dalla legge 5 aprile 1967, n. 162 - negli
elenchi di fiducia esistenti presso le singole Amministrazioni ed
Enti.