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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
All'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, sono
apportate le seguenti modificazioni:
il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Alla distribuzione dei prodotti agricoli agevolati di cui al
comma precedente sovraintendono appositi Comitati provinciali ed un
Comitato centrale di coordinamento. I Comitati provinciali sono
presieduti dall'intendente di finanza e sono costituiti da un
funzionario dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, da
un funzionario dell'Ispettorato agrario provinciale, da un ufficiale
del gruppo della Guardia di finanza, competenti per territorio,
designati dai rispettivi capi di ufficio, nonche' da un
rappresentante della sezione provinciale dell'UMA, da due
rappresentanti delle categorie agricole e da un rappresentante della
categoria degli esercenti la meccanizzazione agricola per conto
terzi, scelti dall'Ispettorato agrario su terne da designare dalle
organizzazioni sindacali della Provincia e da un rappresentante
dell'Associazione nazionale commercianti petroli designato dalla
Camera di commercio, industria ed agricoltura";
dopo il quinto comma, e' aggiunto il seguente comma:
"Le funzioni di segretario presso i Comitati provinciali e presso
il Comitato centrale sono esercitate, rispettivamente, da un
funzionario della carriera direttiva delle intendenze di finanza con
qualifica non superiore a quella di vice intendente e da un
funzionario della carriera direttiva della Amministrazione centrale
delle finanze con qualifica non superiore a quella di direttore di
sezione";
l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"I componenti ed i segretari dei Comitati provinciali nonche' i
componenti ed il segretario del Comitato centrale sono nominati,
rispettivamente, con decreto dell'intendente di finanza e del
Ministro per le finanze, durano in carica per un triennio ed alla
scadenza possono essere riconfermati".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 luglio 167
SARAGAT
MORO - PRETI - ANDREOTTI
- RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE