Legge Ordinaria n. 650 del 27/07/1967 (Pubblicata nella G.U. del 9 agosto 1967 n. 199)
Modificazioni alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi destinati all'azionamento delle macchine agricole.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  All'articolo  5  della  legge  31  dicembre  1962,  n.  1852,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    il quarto comma e' sostituito dal seguente:
    "Alla  distribuzione  dei  prodotti  agricoli agevolati di cui al
comma  precedente  sovraintendono appositi Comitati provinciali ed un
Comitato  centrale  di  coordinamento.  I  Comitati  provinciali sono
presieduti  dall'intendente  di  finanza  e  sono  costituiti  da  un
funzionario  dell'Ufficio  tecnico delle imposte di fabbricazione, da
un  funzionario dell'Ispettorato agrario provinciale, da un ufficiale
del  gruppo  della  Guardia  di  finanza,  competenti per territorio,
designati   dai   rispettivi   capi   di   ufficio,   nonche'  da  un
rappresentante   della   sezione   provinciale   dell'UMA,   da   due
rappresentanti  delle categorie agricole e da un rappresentante della
categoria  degli  esercenti  la  meccanizzazione  agricola  per conto
terzi,  scelti  dall'Ispettorato  agrario su terne da designare dalle
organizzazioni  sindacali  della  Provincia  e  da  un rappresentante
dell'Associazione  nazionale  commercianti  petroli  designato  dalla
Camera di commercio, industria ed agricoltura";
    dopo il quinto comma, e' aggiunto il seguente comma:
    "Le funzioni di segretario presso i Comitati provinciali e presso
il   Comitato   centrale  sono  esercitate,  rispettivamente,  da  un
funzionario  della carriera direttiva delle intendenze di finanza con
qualifica  non  superiore  a  quella  di  vice  intendente  e  da  un
funzionario  della  carriera direttiva della Amministrazione centrale
delle  finanze  con  qualifica non superiore a quella di direttore di
sezione";
    l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
    "I  componenti  ed i segretari dei Comitati provinciali nonche' i
componenti  ed  il  segretario  del  Comitato centrale sono nominati,
rispettivamente,   con  decreto  dell'intendente  di  finanza  e  del
Ministro  per  le  finanze,  durano in carica per un triennio ed alla
scadenza possono essere riconfermati".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 luglio 167

                               SARAGAT

                                             MORO - PRETI - ANDREOTTI
                                                            - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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