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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il quarto comma dell'articolo 36 della legge 2 marzo 1963, n. 307,
e' sostituito dal seguente:
"Oltre quanto previsto dal precedente secondo comma per
l'ammissione al concorso a posti di fattorino in prova occorre
possedere:
1) titolo di studio di licenza elementare;
2) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 23; tale
limite massimo di eta' e' elevato a 45 anni per i reggenti ed i
sostituti iscritti per almeno due anni negli elenchi tenuti da
ciascuna Direzione provinciale ai sensi del primo comma dell'articolo
64 della presente legge, per quelli iscritti negli elenchi suddetti
ai sensi dei successivi articoli 84 e 90, per i prestatori di opera
di cui all'articolo 68 della presente legge, che abbiano prestato la
loro opera per almeno un anno, nonche' per coloro che abbiano svolto,
per almeno un anno, servizio di procacciato, di scambio e
guardapprodi con obbligazione personale".
L'ultimo comma del medesimo articolo 36 della legge 2 marzo 1963,
n. 307, e' sostituito dal seguente:
"L'Amministrazione ha, altresi', la facolta' di riservare:
a) il dieci per cento dei posti messi a concorso ai reggenti
iscritti nell'elenco dei sostituti che abbiano almeno un anno di
servizio continuativo, nonche' a coloro che abbiano svolto per almeno
un anno servizio di procacciato, di scambio e di guardapprodi con
obbligazione personale;
b) il venti per cento dei posti messi a concorso ai sostituti
iscritti da almeno due anni nell'elenco, nonche' ai prestatori
d'opera di cui all'articolo 68 della presente legge, che abbiano
prestato la loro opera per almeno due anni".