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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' prorogato di due anni il periodo di preammortamento dei mutui
concessi, ai sensi della legge 3 dicembre 1957, n. 1178, in favore
delle aziende agricola per il ripristino dell'efficienza produttiva
degli impianti olivicoli danneggiati dalle nevicate e gelate
verificatesi nell'annata agraria 1955-56.
E' del pari prorogato per altri due anni il periodo di ammortamento
dei mutui di cui al comma precedente.
Il contributo statale nel pagamento degli interessi di cui
all'articolo 6 della legge 3 dicembre 1957, n. 1178, viene elevato
fino al 3,75 per cento per tutto il periodo di ammortamento dei
mutui.