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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le quantita' di zucchero - espresse in quintali netti di zucchero
bianco - di produzione della campagna 1967-68, che possono essere
collocate dai produttori sul mercato interno della Comunita' sono le
seguenti:
a) quantita' collocabili a partire dal 1 luglio 1967:
quintali 12.300.000;
b) quantita' collocabili a partire dal 10 luglio 1968:
quintali 620.000.
La ripartizione di detti quantitativi di zucchero tra le imprese
saccarifere da effettuarsi con decreto del Ministro per l'agricoltura
e le foreste di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio
e l'artigianato e per le finanze, deve essere attuata tenendo conto:
a) delle quote di base relative alla produzione di zucchero
ottenute mediamente negli anni dal 1961 al 1966 rapportata a
complessivi quintali 12.210.302, compreso un quantitativo massimo
producibile di quintali 500.000 di zucchero da melasso;
b) delle esigenze delle zone agricole colpite da avversita'
alluvionali nell'autunno del 1966, riservando agli zuccherifici
ubicati in tali zone un quantitativo di quintali 124.000;
c) degli investimenti a barbabietola a semina autunnale,
riservando agli zuccherifici delle relative zone un quantitativo di
quintali 124.000;
d) delle particolari necessita' ambientali per il consolidamento
della bieticoltura in zone di differenziato ed elevato interesse
agronomico, realizzabile mediante la valorizzazione della dimensione
e della funzionalita' di zuccherifici locali, per un quantitativo di
quintali 461.698.