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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Scopi della Cassa nazionale per la previdenza marinara
La Cassa nazionale per la previdenza marinara costituisce una
gestione autonoma dell'INPS ed ha lo scopo di integrare, secondo le
norme contenute nella presente legge, in favore degli iscritti alle
Gestioni di cui all'articolo 3 del testo unico delle leggi sulla
previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, il trattamento
dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti e di corrispondere, a proprio carico, pensioni o
indennita' negli speciali casi previsti dalle disposizioni che
seguono.