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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo dello Stato per l'assicurazione contro le malattie
per gli artigiani, previsto dall'articolo 1, lettera b), della legge
10 febbraio 1961, n. 77, e' aumentato di lire 500 milioni per
l'esercizio 1967 e di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi
successivi.