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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Chiunque costruisce anche parzialmente un impianto di trasporto con
trazione a fune in servizio pubblico senza avere ottenuto
preventivamente il prescritto idoneo provvedimento, ovvero esegue
modifiche, sostituzioni o rifacimenti dell'impianto o di sue parti
senza autorizzazione, e' punito con l'ammenda da lire 500 mila a lire
2.000.000.