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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge;
Art. 1.
E' attribuita all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato la
competenza a provvedere alla costruzione di nuove linee ferroviarie
di cui essa debba assumere la gestione e la cui costruzione non sia
stata gia' iniziata alla data di entrata in vigore della presente
legge.