Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'assicurazione obbligatoria contro le malattie, prevista dalla
legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e
integrazioni, e' estesa, limitatamente alle prestazioni di carattere
sanitario, ai sacerdoti di culto cattolico di cui all'articolo 4
della legge 5 luglio 1961, n. 579, ai ministri di culto delle altre
confessioni religiose di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 4
della legge 5 luglio 1961, n. 580, di qualsiasi eta' e rispettivi
familiari viventi a carico.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica, salvo
quanto previsto al successivo articolo 3, ai sacerdoti e ministri che
esplicano attivita' lavorativa per la quale e' prevista l'iscrizione
obbligatoria ad altra forma di assicurazione contro le malattie.
L'assistenza di malattia, prevista dalla legge 4 agosto 1955, n.
692, e successive modificazioni ed integrazioni, e' estesa ai
titolari di pensione corrisposta dai Fondi speciali istituiti con le
leggi 5 luglio 1961, n. 579 e n. 580, richiamate al primo comma e
rispettivi familiari viventi a carico.