Legge Ordinaria n. 669 del 28/07/1967 (Pubblicata nella G.U. del 11 agosto 1967 n. 201)
Estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'assicurazione  obbligatoria  contro  le  malattie, prevista dalla
legge   11  gennaio  1943,  n.  138,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  e' estesa, limitatamente alle prestazioni di carattere
sanitario,  ai  sacerdoti  di  culto  cattolico di cui all'articolo 4
della  legge  5 luglio 1961, n. 579, ai ministri di culto delle altre
confessioni religiose di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 4
della  legge  5  luglio  1961, n. 580, di qualsiasi eta' e rispettivi
familiari viventi a carico.
  La  disposizione  di  cui al precedente comma non si applica, salvo
quanto previsto al successivo articolo 3, ai sacerdoti e ministri che
esplicano  attivita' lavorativa per la quale e' prevista l'iscrizione
obbligatoria ad altra forma di assicurazione contro le malattie.
  L'assistenza  di  malattia,  prevista dalla legge 4 agosto 1955, n.
692,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e'  estesa  ai
titolari  di pensione corrisposta dai Fondi speciali istituiti con le
leggi  5  luglio  1961,  n. 579 e n. 580, richiamate al primo comma e
rispettivi familiari viventi a carico.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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