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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Lo stanziamento di lire 5 miliardi di cui all'articolo 1 della
legge 22 agosto 1951, n. 749, a favore dell'Amministrazione per le
attivita' assistenziali italiane ed internazionali e' elevato, a
partire dall'anno finanziario 1966, a lire 6 miliardi, per il
programma di assistenza alimentare a favore dei minori e degli
anziani.