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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
I magistrati di Corte d'appello promossi magistrati di Corte di
cassazione a norma dell'articolo 5, comma terzo, della legge 4
gennaio 1963, n. 1, continuano ad esercitare le funzioni precedenti
fino a quando non vi sia disponibilita' di posti nella categoria dei
magistrati di Corte di cassazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data ad Antagnod, addi' 6 agosto 1967
SARAGAT
MORO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE