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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Fermo restando l'articolo 6 dell'Accordo per l'istituzione di un
centro comune di ricerche nucleari di competenza generale, approvato
con legge 10 agosto 1960, n. 906, gli alloggi costruiti ai sensi
della legge 14 novembre 1961, n. 1288, dall'Istituto nazionale per le
case degli impiegati dello Stato, possono essere assegnati anche a
coloro che abbiano titolo alla assegnazione di alloggi popolari
costruiti col contributo dello Stato, con preferenza per i dipendenti
dello Stato e di enti pubblici locali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data ad Antagnod, addi' 6 agosto 1967
SARAGAT
MORO - MANCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE