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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Fra il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 45 della legge
tributaria sulle successioni approvata con regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3270, quale risulta integrato ai sensi dell'articolo 4 della
legge 12 maggio 1949, n. 206, e' inserito il seguente comma:
"La dichiarazione di sussistenza dei debiti indicati nel sesto
comma puo' essere firmata dai soli eredi, i quali devono corredarla
con un certificato dell'Ispettorato del lavoro che ne attesti
l'esatto ammontare per ogni dipendente".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 marzo 1967
SARAGAT
MORO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE