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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Al secondo comma dell'articolo 17 della legge 22 luglio 1966, n.
614, dopo le parole: "dall'entrata in vigore della presente legge",
sono aggiunte le seguenti: "purche' a prescindere dal numero degli
operai addetti alla impresa, l'investimento in impianti fissi non
superi i due miliardi di lire. Tale limite di investimento e'
applicabile, fino al compimento del decennio dalla data di inizio
dell'attivita', anche per le imprese gia' ammesse al godimento
dell'esenzione fiscale anzidetta.
L'esenzione si applica anche al maggior reddito derivante
dall'ampliamento delle aziende esistenti, il cui investimento
globale, in impianti fissi, a prescindere dal numero degli operai non
superi il limite di cui al precedente comma".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data ad Antagnod, addi' 6 agosto 1967
SARAGAT
MORO - PRETI - ANDREOTTI
- PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE