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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
In deroga a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto-legge 17
aprile 1948, n. 1029, nonche' dall'articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato ed
integrato dalla legge 27 aprile 1962, n. 231, il trasferimento di
proprieta' degli alloggi, costruiti a norma dell'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e
successive modificazioni, assegnati con patto di futura vendita e
riscatto e andati distrutti nella catastrofe del Vajont del 9 ottobre
1963, si deve ritenere avvenuto, alla predetta data, quando
l'assegnatario dimostri di aver versato almeno il 50 per cento del
valore dell'alloggio e siano trascorsi 10 anni dall'inizio della
locazione.
Gli enti costruttori previsti dall'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive
modificazioni sono autorizzati alla stipulazione dei contratti di
compravendita degli alloggi con effetto dalla data dei predetti
adempimenti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data ad Antagnod, addi' 6 agosto 1967
SARAGAT
MORO - MANCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli:
REALE