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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le esenzioni dall'imposta di bollo previste dalla legge 20 novembre
1951, n. 1297, gia' prorogate con legge 6 maggio 1957, n. 337, e 17
ottobre 1964, n. 1049, sono ulteriormente prorogate per un
quinquennio con efficacia dalla loro scadenza.
Le stesse esenzioni sono estese alle operazioni di ammasso
volontario compiute da cooperative di produttori regolarmente
inscritti nei registri prefettizi a norma del decreto del Capo
provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni.