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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Per il risanamento igienico del comune di Licata mediante
l'esecuzione delle opere occorrenti per la bonifica ed il
prosciugamento del sottosuolo, per la normalizzazione
dell'approvvigionamento idrico e dei servizi di fognatura compreso il
ripristino degli allacciamenti alle reti urbane, nonche' per la
sistemazione e pavimentazione delle strade nelle zone marginali
dell'abitato, il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a
concedere sui limiti di impegno dell'anno finanziario 1967 di cui al
punto 2 lettera d), dell'articolo 54 della legge 29 aprile 1967, n.
230, e su quelli che saranno disposti per lo stesso titolo negli anni
1968 e 1969 per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 589, e
successive modificazioni, contributi costanti trentacinquennali,
nella misura del 5 per cento, fino alla somma complessiva di lire 150
milioni, in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni
finanziari anzidetti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 luglio 1967
SARAGAT
MORO - MANCINI -
COLOMBO - TAVIANI
- MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE