Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Le tabelle A, B ed E, annesse alla legge 13 luglio 1965, 825, sono
sostituite da quelle annesse alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data ad Antagnod, addi' 6 agosto 1967
SARAGAT
MORO - PRETI - COLOMBO
- TOLLOY
Visto, il Guardasigilli: REALE