Legge Ordinaria n. 7 del 02/02/1967 (Pubblicata nella G.U. del 4 febbraio 1967 n. 31)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, recante la proroga del regime dei contingenti previsto dalle leggi 1° dicembre 1948, n. 1438 e 11 dicembre 1957, n. 1226, concernenti il territorio della provincia di Gorizia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito  in legge il decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036,
recante  la proroga del regime dei contingenti previsto dalle leggi 1
dicembre  1948,  n.  1438 e 11 dicembre 1957, n. 1226, concernenti il
territorio della provincia di Gorizia, con le seguenti modificazioni:

  All'articolo 1, primo comma, le parole: "fino al 31 dicembre 1969",
sono sostituite con le altre: "fino al 31 dicembre 1973".
  Dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente:
  "Art.  4-bis.  -  A  modifica della legge 11 giugno 1954, n. 384, e
della  legge  26 aprile 1964, n. 313, viene riconosciuta al comune di
Gorizia,   fino   alla   scadenza   della   presente   legge,  previa
autorizzazione  biennale  del Ministero delle finanze, la facolta' di
riscuotere  imposte  di  consumo sui quantitativi dei seguenti generi
introdotti,  ai  sensi del precedente articolo 3, primo comma, con le
agevolazioni previste dalla presente legge:
    1) benzina, petrolio, gasolio, lubrificanti;
    2) oli di semi alimentari;
    3) caffe' e surrogati di caffe';
    4) zucchero;
    5) birra.
  L'imposta  non  puo'  eccedere la misura di lire 30 al litro per la
benzina e di lire 15 al litro per il gasolio e per il petrolio.
  Sugli  altri generi l'imposta si applica in misura non superiore al
15  per  cento  del valore, determinato dalla Commissione provinciale
prevista dall'articolo 11 della legge 2 luglio 1952, n. 703.
  Al  comune  di  Savogna d'Isonzo viene riconosciuta una quota parte
delle   imposte   riscosse,   a  termine  dei  precedenti  commi,  da
determinarsi  in ragione delle quantita' dei contingenti destinati al
consumo del suo territorio.
  La determinazione di detta quota parte e' stabilita annualmente con
decreto del prefetto, sentito l'intendente di finanza".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 febbraio 1967

                               SARAGAT

                                               MORO - PRETI - COLOMBO
                                             - PIERACCINI - ANDREOTTI
                                                             - TOLLOY

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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