Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036,
recante la proroga del regime dei contingenti previsto dalle leggi 1
dicembre 1948, n. 1438 e 11 dicembre 1957, n. 1226, concernenti il
territorio della provincia di Gorizia, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, primo comma, le parole: "fino al 31 dicembre 1969",
sono sostituite con le altre: "fino al 31 dicembre 1973".
Dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - A modifica della legge 11 giugno 1954, n. 384, e
della legge 26 aprile 1964, n. 313, viene riconosciuta al comune di
Gorizia, fino alla scadenza della presente legge, previa
autorizzazione biennale del Ministero delle finanze, la facolta' di
riscuotere imposte di consumo sui quantitativi dei seguenti generi
introdotti, ai sensi del precedente articolo 3, primo comma, con le
agevolazioni previste dalla presente legge:
1) benzina, petrolio, gasolio, lubrificanti;
2) oli di semi alimentari;
3) caffe' e surrogati di caffe';
4) zucchero;
5) birra.
L'imposta non puo' eccedere la misura di lire 30 al litro per la
benzina e di lire 15 al litro per il gasolio e per il petrolio.
Sugli altri generi l'imposta si applica in misura non superiore al
15 per cento del valore, determinato dalla Commissione provinciale
prevista dall'articolo 11 della legge 2 luglio 1952, n. 703.
Al comune di Savogna d'Isonzo viene riconosciuta una quota parte
delle imposte riscosse, a termine dei precedenti commi, da
determinarsi in ragione delle quantita' dei contingenti destinati al
consumo del suo territorio.
La determinazione di detta quota parte e' stabilita annualmente con
decreto del prefetto, sentito l'intendente di finanza".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 febbraio 1967
SARAGAT
MORO - PRETI - COLOMBO
- PIERACCINI - ANDREOTTI
- TOLLOY
Visto, il Guardasigilli: REALE