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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La Banca nazionale delle comunicazioni - gia' Istituto nazionale di
previdenza e credito delle comunicazioni, costituito con regio
decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, convertito in legge con la
legge 31 maggio 1928, n. 1351 e modificato con il regio decreto-legge
8 dicembre 1938, n. 2152, convertito in legge con la legge 2 giugno
1939, n. 739 - e' un Ente autonomo con personalita' giuridica
pubblica, con sede legale e direzione generale in Roma.