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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I consiglieri del ruolo della carriera direttiva dei servizi
centrali della Ragioneria generale dello Stato, che hanno superato il
concorso di merito distinto e l'esame di idoneita' per la promozione
a direttore di sezione, indetti con decreti ministeriali 14 dicembre
1962, e successivamente esclusi dalla graduatoria del concorso e
dell'esame anzidetti per difetto di anzianita', hanno titolo ad
essere inseriti, in base alla votazione a suo tempo conseguita, nella
graduatoria del primo concorso di merito distinto o, rispettivamente,
del primo esame di idoneita' al quale potrebbero partecipare dopo il
compimento dell'anzianita' di servizio prescritta, per ciascun tipo
di esame, dall'articolo 164 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da computarsi
anche tenendo conto della complessiva riduzione di anzianita'
prevista dall'articolo 34 della legge 16 agosto 1962, n. 1291.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data ad Antagnod, addi' 9 agosto 1967
SARAGAT
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE