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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli atti del piano regolatore generale degli acquedotti da
pubblicare ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1963, n.
129, modificato dall'articolo 1 della legge 1 luglio 1966, n. 506,
sono costituiti dalla relazione introduttiva, dall'indice
riepilogativo e dall'elenco delle acque da riservare.
La relazione generale e il piano di ciascuna regione sono
depositati presso il competente Provveditorato regionale alle opere
pubbliche, dove potranno prenderne visione i Comuni e gli enti
interessati. Le osservazioni previste dal comma terzo dell'articolo 3
della legge 4 febbraio 1963, n. 129, possono essere presentate entro
il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Il piano regolatore generale degli acquedotti viene approvato ai
sensi del comma quarto dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1963,
n. 129, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.