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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il termine fissato dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1962, n.
25, e' prorogato al 31 dicembre 1970.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data ad Antagnod, addi' 9 agosto 1967
SARAGAT
MORO - MANCINI - COLOMBO
- TAVIANI - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE