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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 8 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con
legge 30 maggio 1949, n. 694, e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - Le licenze di caccia e di uccellagione autorizzano
l'esercizio venatorio in tutto il territorio nazionale.
La licenza di caccia ha la durata di anni 6 dal giorno del rilascio
ed e' concessa e revocata dal prefetto o dal questore, secondo le
rispettive competenze, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.
L'esercizio dell'uccellagione e' consentito fino al 31 marzo 1969.
Il rilascio di nuove licenze di uccellagione e' sospeso dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Le licenze gia' concesse
sono prorogate di diritto sino al 31 marzo 1969 e sono soggette
transitoriamente alle norme che disciplinano le licenze di caccia.
La validita' della licenza e' subordinata al pagamento annuale
della relativa tassa che si effettua mediante l'applicazione di
speciali marche di concessione governativa per l'importo di cui agli
articoli 90 e 91, annullate dagli uffici postali. Qualora l'autorita'
competente non dovesse accogliere la domanda di concessione o di
rinnovazione della licenza, al richiedente saranno rimborsate le
somme versate.
Per il rilascio della prima concessione di licenza di caccia;
nonche' per la restituzione della licenza medesima nei casi di ritiro
o sospensione a seguito di infrazione, l'interessato deve produrre
anche il certificato medico di idoneita' e il certificato di
abilitazione all'esercizio venatorio da rilasciarsi dai Comitati
provinciali della caccia, secondo le disposizioni impartite dal
Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Le licenze per l'esercizio della caccia e della uccellagione
autorizzano il titolare, durante l'esercizio venatorio, a portare
qualsiasi utensile da punta o da taglio atto a provvedere ad ogni
esigenza venatoria ed a portare, altresi', piu' fucili, quando cio'
sia richiesto dalle consuetudini di talune forme di caccia.
La Prefettura e la Questura devono comunicare ogni mese al comitato
provinciale della caccia la concessione, la sospensione o la revoca
delle licenze sopra indicate.
Per l'uso della licenza di caccia si deve dimostrare in ogni
momento di avere l'assicurazione per un capitale unico di
responsabilita' civile verso terzi pari ad un minimo di lire 5
milioni. I contravventori sono puniti con la revoca della licenza da
tre a cinque anni, oltre alle pene previste dall'articolo 7 a carico
di chi caccia senza licenza.
Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per
l'interno e per l'agricoltura e foreste, saranno determinati i
modelli delle licenze di caccia e le loro caratteristiche".