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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Presupposti e finalita' della legge
Lo Stato considera l'attivita' lirica e concertistica di rilevante
interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione
musicale, culturale e sociale della collettivita' nazionale.
Per la tutela e lo sviluppo di tali attivita' lo Stato interviene
con idonee provvidenze.